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Art. 1 Costituzione

Art. 2 Disciplina

Art. 3 Scopi e finalità

Art. 4 Norme generali

Art. 5 Norme generali


Art. 6 Criteri di ammissione/esclusione dei soci

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

Art. 9 Diritti e doveri dei soci


Art.10 Organi sociali

Art.11 Assemblea dei soci

Art.12 Assemblea dei soci

Art.13 Assemblea dei soci

Art.14 Assemblea dei soci


Art.15 Presidente

 



Art.16 Consiglio Direttivo

Art.17 Collegio dei Revisori

Art.18 Collegio dei Probivir
i

Art.19 Modifiche statuto

Art.20 Regolamenti interni


Art.21 Esercizio sociale. Bilancio preventivo e consuntivo


Art.22 Convenzioni con Enti

Art.23 Dipendenti dell’Associazione

Art.24 Collaboratori di lavoro autonomo

Art.25 Assicurazioni


Art.26 Regolamento rapporti pubblici e privati


Art.27 Patrimonio sociale

Art.28 Erogazioni a favore dell’Associazione

Art.28 bis Risorse economiche

Art.29 Scioglimento dell’Associazione#scioglimento

Art.30 Disposizioni varie

               

Art. 1 Costituzione

E’ costituita, a tempo indeterminato, l’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata “Associazione S. Antonio-Mestre”. La sede dell’Associazione viene stabilita in MESTRE (VE) via A. Aleardi n. 154. Essa opera nella Regione del Veneto.
Art. 2 Disciplina
L’organizzazione di volontariato “Associazione S. Antonio-Mestre” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n° 266, delle leggi regionali di attuazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3 Scopi e finalità

L’Associazione S. Antonio-Mestre è una libera associazione senza scopo di lucro ed è costituita con il fine di svolgere attività assistenziale e/o di utilità sociale, particolarmente rivolta all'accoglienza, perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale. Tale attività è svolta a favore di persone in condizione di disagio, attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni di persone svantaggiate.
In particolare l’Associazione ha come oggetto:

a) attività e servizi assistenziali alla persona;

b) servizi di assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia quanto presso proprie o altre strutture di accoglienza;

c) attività di formazione e di consulenza nell’ambito delle attività proprie o affini agli scopi prefissati;

d) attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e sensibile
all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;

e) attività di promozione dell’impegno delle istituzioni a favore dell’accoglienza delle persone in temporaneo stato di necessità.

L’Associazione potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine alle sopraelencate, nonché:

- avvalersi di sedi amministrative, uffici e recapiti senza limiti territoriali che comunque faranno capo all’unica sede centrale sopra indicata;

- stipulare convenzioni con altre associazioni, organizzazioni e professionisti le cui prestazioni siano utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- assolvere allo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed potenziamento della struttura nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all’ammodernamento dell’Associazione;

- usufruire nell’espletamento delle sue attività, di contributi erogati da Enti Pubblici e Privati;

- compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale;

- partecipare a consorzi di qualsiasi natura affini agli scopi sociali prefissati.

Art. 4 Norme generali
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Art. 5 Norme generali
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 6 Criteri di ammissione/esclusione dei soci
Sono soci dell’Associazione le sole persone fisiche che condividono le finalità istituzionali e che versano le quote associative annuali entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base di un Regolamento interno. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di una apposita domanda e al suo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta (30) giorni dalla delibera; l'eventuale esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto; in caso di comportamento difforme o lesivo dell’interesse dell’Associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata dell'assemblea, contro la quale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.
Il domicilio dei soci per quanto attiene ai loro rapporti con l’associazione, è quello risultante dal libro dei soci.
Art. 7 Diritti e doveri dei soci

La partecipazione all’associazione è a carattere personale; la quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
La qualifica di associato, non avendo carattere di temporaneità, è rinnovata automaticamente di anno in anno semprechè sussistano i requisiti di cui all’art. 3 e salvo dimissioni presentate dal socio, a mezzo lettera raccomandata.
Tutti gli Associati, per esercitare i diritti di cui al presente Statuto, dovranno essere in regola con le quote sociali. Le quote annuali verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci
Gli aderenti all’organizzazione hanni il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione.
Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi della legge.
Art. 9 Diritti e doveri dei soci
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione , è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
Art.10 Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea Generale degli Associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

- Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito

Art.11 Assemblea dei soci
L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, oppure su richiesta firmata da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto.
Art.12 Assemblea dei soci
L’Assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella sede dell’Associazione o in altro luogo purchè nel Veneto, mediante avviso spedito a tutti gli associati con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. Per eventuali Assemblee straordinarie di particolare urgenza i giorni di preavviso sono ridotti a 8 (otto).
Nell’avviso di convocazione si indicheranno l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, l’ora, il giorno ed il luogo fissati per l’Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione può venire indetta per altra ora dello stesso giorno fissato per la prima.
Art.13 Assemblea dei soci
Articolo 13 I soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea, di votare direttamente o per delega, di essere eletti a cariche associative nel rispetto dei requisiti richiesti. Tutti i soci hanno diritto di recedere dall’Associazione.
Nelle assemblee ad ogni socio avente diritto spetta un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni iscritto non può avere più di tre deleghe.
Art.14 Assemblea dei soci
Articolo 14 L’Assemblea ordinaria sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano per età.
Il Presidente nomina un Segretario per la compilazione del Verbale e la trascrizione dello stesso nel Libro dei Verbali di Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea, se non diversamente disposto dalla legge e dal presente Statuto, sono valide, in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto, in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti espressi. A richiesta di almeno un decimo dei presenti la votazione sarà segreta; comunque sarà sempre segreta la votazione per la nomina degli organi dell’Associazione.
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all’albo della sede dell’Associazione del relativo verbale delle assemblee, ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli Associati.
Art.15 Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi e di qualsiasi Autorità od Ente; viene eletto dal Consiglio Direttivo.
Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.
Presiede l’Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente.
Ove siano assenti, il Presidente ed il Vice Presidente, assumerà la presidenza del Consiglio il Consigliere più anziano per età.
Art.16 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell’Associazione, è composto da 5 (cinque) membri nominati dall’Assemblea.
I consiglieri nominati durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e le riunioni sono valide purchè sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario della riunione.
Verificandosi la decadenza per qualsiasi motivo dal Consiglio Direttivo di uno o più dei suoi membri, il Presidente, o il Vice Presidente o il Consigliere anziano procederà alle relative sostituzioni. Esaurite le possibilità di sostituzione o se la decadenza interessa tutti i consiglieri si dovrà convocare l’Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede a mettere a disposizione degli Associati il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione.
Art.17 Collegio dei Revisori
Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche fra i non soci. Dura in carica 4 (quattro) anni.
Procede alle normali verifiche contabili ed amministrative, controlla la regolare tenuta dei registri, provvede a redigere la relazione al Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, presentandola allo stesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art.18 Collegio dei Probiviri
L’Assemblea nomina ogni 4 (quattro) anni il Collegio dei Probiviri, formato da 3 (tre) membri.
Ad esse saranno sottoposte tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo, o tra gli stessi e l’Associazione ed i suoi organi.
I Probiviri giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura.
E’ escluso il ricorso ad ogni altra procedura.
CAPO 4. NORME E DISPOSIZIONI VARIE
Art.19 Modifiche statuto
L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non può essere prevista la seconda convocazione in modo diverso dalla prima.
Art.20 Regolamenti interni
I regolamenti interni sono approvati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.21 Esercizio sociale. Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2002.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata ed è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo, suddivise in singole voci. Esso è elaborato dal Consiglio Direttivo.
I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti. Esso è depositato presso la sede dell’organizzazione 8 (otto) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Il conto consuntivo è approvato dall’Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile. Esso è depositato presso la sede dell’organizzazione 8 (otto) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Art.22 Convenzioni con Enti
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’organizzazione.
La convenzione è stipulata dal Presidente dell’organizzazione di volontariato. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Art.23 Dipendenti dell’Associazione
L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge n° 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
I dipendenti sono, ai sensi della legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per le responsabilità civili verso terzi.
Art.24 Collaboratori di lavoro autonomo
L’organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo, con rapporto disciplinato dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per le responsabilità civili verso terzi.
Art.25 Assicurazioni
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della legge n° 266/91.
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali della organizzazione stessa.
Art.26 Regolamento rapporti pubblici e privati
L’organizzazione di volontariato disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.
Art.27 Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dagli interessi attivi e passivi, e dai beni acquisiti a qualsiasi titolo. Il patrimonio è comune agli associati; i loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.
Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.
E’ fatto divieto durante la vita dell’Associazione, di distribuire, sia in modo diretto che indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che non sia diversamente disposto dalla legge.
I relativi utili e avanzi derivanti dalla gestione devono essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art.28 Erogazioni a favore dell’Associazione

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’Assemblea.
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione.
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell’organizzazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della legge n° 266/91.

Art.28bis Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi e quote associative, donazioni, lasciti, ogni altro tipo di entrate ai sensi della legge 266/91

Art.29 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o in opere di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Le modalità di devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberate dall’assemblea sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.
Art.30 Disposizioni varie
Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
(Il presente Statuto è stato approvato ad unanimità nell’Assemblea straordinaria dei Soci del 13 ottobre 2010 e sostituisce i precedenti.
Associazione S.Antonio Mestre - Via Aleardi, 154 - 30172 Mestre (Venezia) Tel/Fax 041.5317715 Cod.Fisc. 90100230276